Negli ultimi mesi, anche a seguito di alcune segnalazioni e richieste di chiarimenti, è sorta la necessità di avere puntuale certezza circa la possibilità di accedere ai bonus edilizi per l’importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione negli interventi di demolizione e ricostruzione, anche laddove la ricostruzione avvenga volontariamente con parziale o totale spostamento del sedime rispetto all’originario. La normativa, infatti, prevede che possano accedere ai bonus fiscali gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito e le delocalizzazioni obbligatorie (art. 47 del TURP), tuttavia la Legge Regionale 22/2009, in vigore fino al 31/12/2023, consentiva espressamente lo spostamento senza configurarlo come delocalizzazione. Di qui l’esigenza di capire all’incirca quante pratiche rientrassero in questa fattispecie, e grazie alla collaborazione degli iscritti nell’inviare tempestivamente i dati, il Collegio Geometri ha valutato che fossero un cospicuo numero. Successivamente, dopo aver conferito sia con il commissario Castelli sia con il direttore dell’USR Marche, il Collegio ha richiesto un parere ufficiale alla Struttura commissariale, la quale ha dato riscontro, con il documento (in allegato), confermando l’interpretazione che “[…] ai procedimenti avviati da istanze presentate prima dell’entrata in vigore della Legge Regione Marche 30.11.2023 n. 19 e aventi per oggetto interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (come delineati dall’art. 2 della L.R. 8 ottobre 2009 n. 22), si applica la previgente normativa regionale, per cui, analogamente a quanto si verifica per tutti gli interventi edilizi di ripa-razione o di ricostruzione previsti all’art. 3 lettera d) comma 1 del DPR 380/2001, o ad esso riconducibili, ferme restando le determinazioni di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate, gli istanti possono accedere ai bonus fiscali”.
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